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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
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Accesso civico generalizzato

L’accesso civico “generalizzato”, previsto dall’art. 5, comma 2 del DLgs n. 33/2013 s.m.i., concerne il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del richiamato DLgs n. 33/2013 s.m.i..

L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.

Modalità per esercitare il diritto di accesso civico generalizzato

L’istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati o i documenti richiesti, non richiede motivazione ed è gratuita.

L’istanza può essere presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

  1. all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
  2. all'Ufficio relazioni con il pubblico

L’istanza può essere trasmessa a mezzo:

utilizzando i seguenti moduli appositamente predisposti, da inviare, unitamente alla copia di un documento d'identità, in corso di validità.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla data in cui l’ENEA ha ricevuto la domanda, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l’Ufficio competente provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti.

Nel caso di diniego dell’accesso o di mancata risposta entro il termine su indicato il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni - a mezzo:

utilizzando l’apposito modulo da inviare, unitamente alla copia di un documento d'identità, in corso di validità.

La decisione dell’ENEA sulla richiesta o, in caso riesame, il provvedimento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione possono essere impugnate davanti a al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Al fine di evitare un utilizzo distorto, che potrebbe pregiudicare il corretto esercizio dell’azione amministrativa, si precisa che la casella di posta elettronica  ha il solo ed unico scopo di raccogliere le istanze relative all’esercizio del Diritto di Accesso Civico semplice e/o Accesso Civico Generalizzato così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Al di fuori, dunque, della finalità predetta, la casella di posta elettronica sopra indicata non dovrà essere utilizzata.

PUBBLICATO IL : 31 Gennaio 2017

AGGIORNATO IL : 4 Giugno 2024

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